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Art. 252. Infermità di mente sopravvenuta all’imputato

Art. 252. Infermità di mente sopravvenuta all’imputato. 

1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell’articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall’articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.