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Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo  strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.