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Art. 416. Associazione per delinquere

Art. 416. Associazione per delinquere. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis,comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (1).

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi  previsti dal secondo comma (2) (3).

 

(1) Il comma - aggiunto dall’art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195) - è stato così modificato prima dall’art. 1, co. 5, L. 15 luglio  2009, n. 94 (mediante l’introduzione del riferimento al D.Lgs. n. 286/1998) e poi dall’art. 2, L.11 dicembre 2016, n. 236 (mediante l’inserimento dei richiami all’art. 601-bis e alla L. n. 91/1999).

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 2, lett. c), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(3) In materia di reati ambientali, vendi anche l’aggravante prevista dall’art. 452-octies c.p. nonchè l’attenuante di cui all’art. 452-decies c.p.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è, di norma, facoltativo (381 c.p.p.); diviene obbligatorio (380 co. 2 lett. m) c.p.p.) nei casi previsti
dalla prima ipotesi (promozione, costituzione, organizzazione o direzione) dei co. 6 e 7 qualora l’associazione sia diretta alla commissione di più delitti fra quelli indicati all’art. 380, co. 2 lett. d) c.p.p.; è consentito anche fuori flagranza se l’autore è persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è sempre consentito ad esclusione dell’ipotesi di cui al co. 2; in tale ultima ipotesi il fermo è consentito se ricorrono le condizioni previste dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è della Corte di Assise per l’ipotesi prevista dal co. 6; del Tribunale collegiale nei restanti casi.