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Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione

Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 13, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

(2) Comma sostituito dall’art. 6, co. 5, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi così modificato(mediante l’inserimento delle parole “per i reati di cui agli articoli
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322- bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonchè“) dall’art. 1, co. 14, L.n. 103/2017 cit.

Le disposizioni introdotte al presente articolo dai commi 13 e 14 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., per effetto di quanto disposto dal co. 15 del medesimo articolo, si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge citata.

Per la disciplina transitoria inerente l’art. 6, L. n. 251/2005 cit., vedi l’art. 10 della medesima legge riportato in nota all’art. 157.