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Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto  dall’articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’articolo 294 commi 3, 4 e 5.

La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 24 marzo 1997, n. 77 costituzionalmente illegittimo l’art. 302 limitatamente alle parole «disposta nel corso delle indagini  preliminari».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 21 marzo 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 302 «nella parte in cui non prevede che le misure cautelari  coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294, comma 1bis».