Art. 538. Misura di sicurezza. Alla condanna per il delitto preveduto dall’art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536.
Il riferimento deve essere inteso all’art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.