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Art. 448. Pene accessorie

Art. 448.  Pene accessorie.  La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna importa altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

(1) Il secondo comma è stato introdotto dall’art. 1 D.L. 18 giugno 1986, n. 282 conv. nella Legge 7 agosto 1986, n. 462.