Art. 448. Pene accessorie. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna importa altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).
(1) Il secondo comma è stato introdotto dall’art. 1 D.L. 18 giugno 1986, n. 282 conv. nella Legge 7 agosto 1986, n. 462.