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Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose

Art. 351.  Violazione della pubblica custodia di cose.  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto,con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.).; 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.). Il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale  monocratico.