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Art. 428. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Art. 428.  Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.  Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.