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Art. 151. Amnistia

Art. 151.  Amnistia. L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (1).

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca
una data diversa.

L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, salvo che il
decreto disponga diversamente.

(1) Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza sentenza 14 luglio 1971, n. 175 «nella parte in cui esclude che l’imputato, rinunciando alle applicazioni dell’amnistia possa ottenere di essere giudicato nel merito, con la conseguente applicazione
delle sanzioni penali a suo carico ove egli risulti colpevole, ma anche con il riconoscimento della sua completa innocenza, ove ciò emerga nella prosecuzione o definizione del giudizio».