VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D’ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termine dell’art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ART. 1. – Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.
ART. 2. – Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell’Archivio del Regno.
ART. 3. – La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo, ecc.
Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ROCCO
Visto, Il Guardasigilli: Rocco - Reg. CC. 22-10-1930 - A.G. reg. 301 fg. 58. Mancini