Logo del Laurus Robuffo

Art. 143. Rinnovazione della citazione a giudizio

Art. 143. Rinnovazione della citazione a giudizio. 

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.