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Art. 333. Denuncia da parte di privati

Art. 333. Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio  può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

1 La denuncia da parte dei privati è obbligatoria, fra l’altro:

– per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);

– per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);

– per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.)

– per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 L. 18 aprile 1975, n. 110);

– per chi abbia subìto il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 L. 110/1975). Si  aggiunga infine che  chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o in mancanza al più vicino  comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 L. 110/1975).

2 In tema di ricezione di denuncia a domicilio di soggetti portatori di handicap, di persone anziane o altrimenti impedite, il comma 2 dell’art. 17, L. 26 marzo 2001, n. 128 così  dispone:

    «2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell’ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con  prtocolli di intesa tra comuni e prefetture».

3 In tema di appalti, per taluni effetti derivanti dalla mancata denuncia all’autorità giudiziaria da parte delle vittime dei delitti di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, vedi quanto disposto dall’art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

4 Si riporta l’art. 1, L. 14 novembre 2012, n. 203 (recante «Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse»):

    «Art. 1.

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza  dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

    2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell’avvio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

    3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

    4. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale  comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23  agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione
civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

    5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da’ immediata comunicazione  alle forze di polizia.

    6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».