Logo del Laurus Robuffo

Art. 608. Ricorso del pubblico ministero

Art. 608. (1)  Ricorso del pubblico ministero.  

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

[3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.]

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

(1) Articolo così modificato dall’art. 204 D.lgs. 51/98 e succ. mod.