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Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta  dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Ai sensi dell’art. 5, lett. c) c.p.p. è esclusa la competenza della Corte di Assise.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

Vedi, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, L. 27 luglio 2011, n. 125 riportata sub art. 575.