Logo del Laurus Robuffo

Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza

Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o  stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità di intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579, non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza non è consentito per il 1° comma; è facoltativo (381 c.p.p.) per il 3° comma; 3) il fermo non è consentito; 4) la  competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.