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Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria. 

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.