Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.