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Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale

Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale. Il pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero  indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.