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Art. 271. Associazioni antinazionali

Art. 271. (1) Associazioni antinazionali.  Chiunque fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

(1) Con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.