Art. 271. (1) Associazioni antinazionali. Chiunque fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
(1) Con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.