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Art. 210. Effetti della estinzione del reato o della pena

Art. 210.  Effetti della estinzione del reato o della pena. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.

L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.

Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita [la pena di morte ovvero] (1), in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.