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Art. 41

Art. 41.  Quando le disposizioni del codice penale concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell’azione penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.

Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro efficacia anche se il codice penale non attribuisca ad essi efficacia interruttiva.

Tuttavia, se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo l’attuazione del codice penale. In ogni caso il reato è prescritto se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è pronunciata la sentenza di condanna quantunque non irrevocabile.