Logo del Laurus Robuffo

Art. 51. Uffici del pubblico ministero

Art. 51. (1) (2) Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale. 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (3);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione  previsti dall’articolo 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (2).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4) (5) (6) (7).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può,  per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (4) (8).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del  pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3-ter] (9).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il  giudice competente (10) (11). 

(1) Articolo così modificato dall’art. 175 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.

(2) La rubrica ed il comma 2 sono stati così modificati dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Le originarie parole “Direzione nazionale antimafia” sono state sostituite da quelle “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo” per effetto di quanto previsto dall’art. 20, co. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(3) Si riportano gli artt. 3 e 19, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, recante: “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”:

«Art. 3. Competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. 1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all’articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di  procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 371-bis del codice di  procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l’azione penale.  A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al  giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, ivi
compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d’appello, d’intesa con il Ministro della difesa, e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di  rasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, semprechè il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti  contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti  commessi durante lo stato emergenziale stesso».

«Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania. 1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24  febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009».

(4) I commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall’art. 3, comma 1 lett. c), D.L. n. 367/91 cit.

(5) Nel comma 3-bis:

- il riferimento all’art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è stato inserito dall’art. 5, L. 19 marzo 2001, n. 92;

- i riferimenti agli articoli 416, comma 6, 600, 601 e 602, sono stati introdotti dall’art.6, co.1 lett.b), L. 11 agosto 2003, n.228;

- il riferimento all’art. 416-ter è stato introdotto dall’art. 2, L. 23 febbraio 2015, n. 19;

- le parole "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,” sono state inserite dall’art. 15, co. 4, L. 23 luglio 2009, n. 99;

- il riferimento all’art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stato aggiunto dall’art. 11, L. 13 agosto 2010, n. 136;

- il riferimento all’art. 416, settimo comma, è stato introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. a), L. 1° ottobre 2012, n. 172;

- le parole “416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” sono state inserite dall’art. 18, co. 3, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(6) Anche prima della modifica operata dal D.L. n. 13/2017 cit., per effetto delle modifiche apportate agli artt. 416, co. 6, c.p. e 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (rispettivamente dai commi 5 e 26 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94), nella competenza “distrettuale” rientravano già talune particolari fattispecie di delitti in materia di immigrazione clandestina qualora ricorrevano due o più ipotesi fra quelle indicate nelle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 3 dell’art.12, D.Lgs. n. 286/1998 cit.

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172 (che, fra l’altro, ha introdotto il co. 7 all’art. 416 e inserito tale riferimento al co. 3-bis del presente art. 51 c.p.p.) è, ora, di competenza “distrettuale” anche il delitto di associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti in materia di pedopornografia.

(7) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, co. 8, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, prima, dall’art. 10, co. 5-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575 ora abrogata), nei confronti delle  persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei co. 1, 2 e 4 dell’art. 67 cit. (decadenza/divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni etc.).

(8) Il riferimento ai commi 3-quater e 3-quinquies è stato introdotto dall’art. 2, co. 1, lett. 0a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(9) Il comma 3-quater è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 10-bis, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

Il secondo periodo del comma 3-quater è stato soppresso dall’art. 2, co. 1, lett. 0a), D.L. n. 92/2008 cit. (10) Il comma 3-quinquies è stato inserito dall’art.11, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

Si riporta il co. 1-bis dell’art. 11, L. n. 48/2008 cit., introdotto dall’art. 12-bis, D.L. n. 92/2008 cit.:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai  procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(11) Il riferimento agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies è stato inserito dall’art. 5, co. 1, lett. a), L. n. 172/2012 cit.