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Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo

Art. 304. (1) Cospirazione politica mediante accordo.  Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

(1) Articolo non applicabile quando viene commesso il reato oggetto dell’accordo (50 c.p.p.).

Si procede di ufficio. La competenza è del Tribunale monocratico. L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo non è consentito.