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Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

Vedi note sub art. 102 c.p. per taluni divieti derivanti dalla sottoposizione a misure di sicurezza personali e, in particolare, per il divieto:

- di possesso di cani appartenenti a talune razze;

- di conseguimento o revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Si riporta il testo del comma 1-quater dell’art. 1, D.L. 31 marzo 2014, n. 52, conv., con modif., dalla L. 30 maggio 2014, n. 81 («Disposizioni  urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»):

«Art. 1. Modifiche all’articolo 3-ter del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 1 -  1-ter. Omissis.

1-quater. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non  possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la  determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo.

2 - 3. Omissis».