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Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
Capo VI - Impugnazioni

                                                                                                    CAPO VI

                                                                                               IMPUGNAZIONI

Art. 309. (1) Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al  tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta, inoltre, ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione (2).

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello o la sezione distaccata della corte d’appello nella cui  circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (3).

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre  giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia  (4).

8 bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.  L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente (5).

9. Entro dieci giorni dalla ricezione il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato  anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il  provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (2).

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura (6).

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere
rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente  omplessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il  quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (7).

(1) Articolo modificato dalla Legge 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma così modificato dall’art. 11, L. 16 aprile 2015, n. 47.

(3) Il comma, già modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in L. 23 dicembre 1996, n. 652, è stato da ultimo così modificato dall’art. 179 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(4) Comma così modificato dal citato D.L. n. 553/1996.

(5) Comma così modificato prima dal citato D.L. n. 553/1996 ed infine dall’art. 11, L. n. 47/2015 cit.

(6) Comma inserito dall’art. 11, L. n. 47/2015 cit.

(7) Comma così sostituito dall’art. 11, L. n. 47/2015 cit.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 309 nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell’art. 429 c.p.p.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, in quanto interpretato nel senso che la  deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, co. 3, del medesimo
codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia  cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la  etrodatazione risultino da detta ordinanza.