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Art. 104 bis. Amministrazione dei beni sotto-posti a sequestro preventivo

Art. 104 bis.  Amministrazione dei beni sotto-posti a sequestro preventivo. 

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Articolo inserito dall’art. 2, co. 9, L. 15 luglio 2009, n. 94.

La L. n. 575/1965 è stata abrogata dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; le disposizioni già contenute nel co. 3 dell’art. 2-sexies L. n. 575/1965 c it. sono ora contenute nell’art. 35 D.Lgs. n. 159/2011 cit.