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Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private

Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera  raccomandata con avviso di ricevimento.