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Art. 452. Trasformazione del rito

Art. 452. Trasformazione del rito.

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio  abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo (1) (2).

(1) Il co. 2 è stato sostituito dall’art. 35 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Il secondo periodo del co. 2 è stato così modificato prima dall’art. 2 nonies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144 ed infine dall’art. 1, co. 45, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.