Art. 229. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.