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Art. 229. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Art. 229. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.  Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può  essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.