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Art. 280 bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 280 bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo  compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585
e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o  comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo inserito dall’art.3, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.) nell’ipotesi prevista dal comma 4 e facoltativo (art. 381  c.p.p.) negli altri casi; 3) il fermo (384 c.p.p.) è consentito soltanto per le ipotesi previste dai commi 3 e 4; 4) competente è il Tribunale monocratico per le ipotesi previste dai commi 1 e 3; la Corte di assise per l’ipotesi prevista dal comma 4.