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Art. 247. Favoreggiamento bellico

Art. 247.  Favoreggiamento bellico.  Chiunque in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con [la morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede d’ufficio se il delitto è commesso a danno dello Stato italiano (50 c.p.p.); si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia se il delitto è commesso a danno di uno Stato alleato o associato (artt. 268 e 313); 2) il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.