Logo del Laurus Robuffo

Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate. 

1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato  di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.