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Art. 51. Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

Art. 51. Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti. 

1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo (1).

2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici (2).

3. Nell’ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello (2).

3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni (3).

(1) Le originarie parole “al capo dell’Ufficio giudiziario” sono sostituite con quelle “al Presidente della Corte di appello” dall’art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 conv., con modif., dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(2) Comma così sostituito dall’art. 9, D.L. n. 115/2005 cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. n. 115/2005 cit.