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Art. 466. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Art. 466. (1) Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.  Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è  punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51) a seicentomila (euro 309).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 42 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, le autorità competenti ad applicare la sanzione amministrativa sono: - il Ministero dei Trasporti e della navigazione limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto; - il Ministero delle finanze limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo.

Per quanto concerne i valori di bollo, con decreto Ministro delle Finanze 23 gennaio 2001, è stata individuata nella direzione regionale delle entrate  ovvero nella Direzione delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l’ufficio destinatario del rapporto (art. 1). Ai sensi dell’art.3 del D.M. cit., gli uffici ora ricordati applicheranno le sanzioni amminstrative ex art. 100 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.