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Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da  pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi  redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.