Art. 119. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive, che escludono la pena, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.