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Art. 379. Favoreggiamento reale

Art. 379.  Favoreggiamento reale.  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila (euro 51) a due milioni (euro 1.032) se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nel caso in cui il favoreggiamento abbia riguardato la consumazione di un delitto (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) in materia di fermo vd. anche quanto previsto dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.