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Art. 503. Esame delle parti private

Art. 503. (1) Esame delle parti private.

1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona  civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande,  secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e  dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni  precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da  contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2 (2).

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel  fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (3).

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.

 

(1) Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma così modificato dall’art. 17, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Il comma 5 è stato così sostituito dall’art. 8 comma 1 D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.