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Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone

Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo e può altresì  condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila (euro 51) a lire un milione (euro 516) a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata  comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

Il comma 1 è stato così modificato (mediante l’introduzione delle parole “la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato,”) dall’art. 26, L. 30 giugno 2009, n. 85 (in vigore dal 14 luglio 2009).