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Art. 264. Infedeltà in affari di Stato

Art. 264.  Infedeltà in affari di Stato.  Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Procedura: vedi art. 263.