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Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci

Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona  minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila (euro 206) a quattro milioni (euro 2.065).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) (v.,però, art. 649, 2° comma); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.