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Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Art. 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio  della responsabilità genitoriale.

Articolo inserito dall’art. 3, co. 29, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (380 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.