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Art. 425. Circostanze aggravanti

Art. 425.  (1) Circostanze aggravanti.  Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione,su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave,sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili

5) [su boschi, selve o foreste.]

1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 1,commi 5 e 6, D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con mod., dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275, a seguito dell’introduzione del delitto di «incendio boschivo» (art.423-bis c;p.). La modifica è stata successivamente confermata dall’art. 11 L. 11 novembre 2000, 353.

In particolare la circostanza aggravante prevista dal n. 5 è stata espunta dal testo dell’articolo in quanto i boschi, le selve e le foreste costituiscono,ora, l’oggetto materiale di tale nuova fattispecie.