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Art. 716. Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di minori

Art. 716. Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di minori. Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da lire ventimila (euro 10) a quattrocentomila (euro 206).

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Procedura: cd. art. 650.