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Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Art. 578. (1) Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la  reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall’art. 61 del codice penale.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2 L. 5 agosto 1981, n. 442.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ma diviene obbligatorio (380 c.p.p.) in relazione all’ipotesi di cui al II comma; 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale nell’ipotesi prevista dal comma 1; della Corte di Assise in quella prevista dal comma 2.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.