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Art. 191. Prove illegittimamente acquisite

Art. 191. Prove illegittimamente acquisite.

1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di  provarne la responsabilità penale.

Il comma 2-bis è stato aggiunto dall’art. 2, L. 14 luglio 2017, n. 110, in vigore dal giorno della sua pubblicazione (avvenuta nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2017).