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Art. 9

Art. 9. 

1. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.