Art. 211 bis. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza. (1) Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona (2).
(1) Articolo introdotto dall’art. 7 L. 12 luglio 1999, n. 231.
(2) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40.
Con riferimento ai benefici introdotti dalla L. 40/2000 cit., v. anche gli artt. 6 («Limiti di applicabilità ») e 7 («Sospensione delle pene accessorie») della L. medesima, riportati in nota all’art. 146 c.p.