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Art. 211 bis. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 211 bis.  Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza.  (1) Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e  147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona (2).

(1) Articolo introdotto dall’art. 7 L. 12 luglio 1999, n. 231.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40.

Con riferimento ai benefici introdotti dalla L. 40/2000 cit., v. anche gli artt. 6 («Limiti di applicabilità ») e 7 («Sospensione delle pene accessorie») della L. medesima, riportati in nota all’art. 146 c.p.