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Art. 112. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità

Art. 112. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità. 

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l’attività di indagine prevista dall’articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) numeri da 1 a 6, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta. (1)

(1) Il primo periodo dell’art. 112 è stato così sostituito dall’art. 4 co. 8 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n 332.