Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila (euro 309).
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
La competenza è del Tribunale monocratico.