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Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Art. 471.  Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.  Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila (euro 309).

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

La competenza è del Tribunale monocratico.